Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, domiciliato per la carica presso i propri uffici in Bologna, viale Aldo Moro 52, avverso e per l'annullamento degli artt. 2, comma 1, lett. b), 8, comma 3, 8, comma 4, 10 comma 2 e 10 comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 29 (pubbl. in B.U.R. del 28 dicembre 2004 n. 178), per violazione degli artt. 117, comma 3 e 120 della Costituzione e cio' a seguito e in forza della delibera del Consiglio dei ministri in data 11 febbraio 2005, che ha disposto l'impugnativa della legge regionale de qua per le motivazioni che seguono. La legge della Regione Emilia-Romagna in epigrafe indicata, intitolata «Norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale, contiene una serie di disposizioni normative che palesemente eccedono le competenze regionali in materia. Giova rammentare al riguardo che, con riferimento alla materia della salute, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, la Regione ha una competenza legislativa concorrente e pertanto puo' legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. Nell'articolato in questione si ravvisano invero molteplici violazioni dei principi fondamentali espressi dalla legislazione statale. In particolare: 1) l'art. 2, comma 1, lettera b), della presente legge, il quale prevede che la costituzione di Aziende ospedaliere e' disposta dalla regione previa valutazione della complessita' dei casi trattati, contrasta con l'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992, ai sensi del quale la costituzione di tale tipo di aziende sanitarie puo' essere proposta dalla regione solo quando ricorrono determinati requisiti, tra i quali, di particolare rilevanza: - l'indice di complessita' dei casi trattati dall'ospedale che superi di almeno il 20% il valore della media regionale, - la presenza di tre unita' operative di alta specialita', un tasso di ricoveri di pazienti provenienti da altre regioni che superi di almeno il 10%, nell'ultimo triennio, il valore medio regionale; 2) l'art. 8, comma 3, della stessa legge regionale, il quale prevede che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari e' effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di soli tre candidati, senza neppure chiarire i criteri per l'individuazione di tali tre candidati, contrasta con l'art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, il quale prevede l'attribuzione dell'incarico «sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un'apposita commissione» senza limitare il numero dei designati dalla commissione stessa; 3) l'art. 8, comma 4, della legge in esame, il quale prevede che l'esclusivita' del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di strutture semplice e complessa, contrasta con l'art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992 (introdotto dall'art. 2-septies della legge n. 138/2004), secondo il quale la non esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse (analoga impugnativa e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2004 con riferimento alla legge della Regione Toscana n. 56/2004). 4) l'art. 10, comma 2, della stessa legge regionale, il quale prevede che gli I.R.C.C.S. vengano organizzato in modo analogo alle Aziende USL, contrasta con l'art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 288/2003 che detta una specifica disciplina per l'organizzazione di tali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 5) l'art. 10, comma 3, e' censurabile sotto diversi profili: - prevedendo che il presidente del Collegio sindacale e' nominato dalla regione, contrasta con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 288/2003, secondo cui il presidente del Collegio sindacale e' eletto dai sindaci all'atto della prima seduta. In tal modo la disposizione regionale lede l'autonomia dell'organo, ai cui componenti spetta, secondo i principi generali dell'ordinamento, la nomina del proprio presidente; assicurando allo Stato la mera possibilita' di designare due componenti all'interno del Collegio sindacale, contrasta con l'art. 4, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 288/2003, il quale configura come necessaria la nomina di due componenti del Collegio sindacale da parte dello Stato e specificamente da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze; - prevedendo che il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica ed il direttore scientifico sono nominati di intesa tra Stato regione, viola il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 della Costituzione, con riferimento all'art. 5 del d.lgs. n. 288/2003, secondo cui le nomine in questione spettano al Ministro della salute, sentito il presidente della regione (a seguito di tale art. 5 e' stato, infatti, predisposto specifico Atto di Intesa in data 1° luglio 2004, i cui art. 2, comma 1, e 3, comma 5, conferiscono attuazione a tale disposizione statale, lesa dall'articolo regionale in esame).